Statuto

APPROVATO A ROMA, CON VOTO UNANIME, IL 29 MAGGIO 2024
DALL’ASSEMBLEA CONGRESSUALE STRAORDINARIA DEL IX CONGRESSO NAZIONALE DELLA FEDERAZIONE

 

S T A T U T O

 

SEZ. I – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI.

Art. 1 – È costituita la “Federazione del Comparto Funerario Italiano”, denominata Feder.co.f.it., senza fini di lucro. Il simbolo è l’acronimo della denominazione stessa, scritto in minuscolo, di colore nero con le 2 “f” in color verde smeraldo, sotto il quale si trova il nome per esteso, scritto in minuscolo in colore nero, il tutto su campo bianco. Il simbolo può essere modificato su richiesta e dietro approvazione del Consiglio Generale; tale modifica non comporta revisione del presente Statuto.

Denominazione e simbolo sono di proprietà della Federazione e possono essere utilizzati da terzi solo dietro specifica autorizzazione da parte della stessa.  

L’utilizzo del simbolo e della denominazione, sono riservati alla Federazione e ai propri organi e possono essere esposti dai soci su tutti i canali di comunicazione digitali e non digitali esclusivamente su autorizzazione della Federazione.

Art. 2 – La Federazione ha durata illimitata; il suo eventuale scioglimento è deciso dall’Assemblea Straordinaria.

Art. 3 – La Federazione ha sede legale in Milano, in Via Pier Francesco Mola 46 e potrà istituire altre sedi nel territorio nazionale.

La sede legale della Federazione potrà, con delibera del Consiglio Generale, essere trasferita altrove.

Art. 4 – La Federazione persegue i propri fini istituzionali con piena autonomia da tutti i poteri e nel solo interesse del comparto che rappresenta.

Art. 5 – L’adesione a Federcofit comporta la piena condivisione dei valori e l’osservanza delle norme contenute nello Statuto della Federazione, oltre che l’accettazione delle linee politiche sindacali deliberate dagli organi dirigenti nazionali.

Art. 6 – La Federazione ha come scopo:

  • Rappresentare il comparto funerario in tutte le sedi istituzionali con la Pubblica amministrazione e con le Organizzazioni dei lavoratori dipendenti, stipulando all’uopo i contratti collettivi nazionali di lavoro e assistendo le aziende nelle controversie di concerto con le altre Federazioni del settore.
  • Promuovere iniziative idonee a conseguire una disciplina normativa professionale volta a tutelare e sviluppare l’imprenditoria privata del settore.
  • Accrescere, nei confronti di tutti i cittadini, la credibilità ed il prestigio dell’attività funebre. La Federazione si impegna affinché detta attività sia svolta nel rispetto della dignità del dolente, al quale devono essere offerte diverse tipologie di servizi, prestazioni e prodotti nella massima trasparenza e correttezza.
  • Garantire al dolente adeguati e decorosi servizi correlati alle sue capacità economiche, con esibizione del listino prezzi da parte di ogni associato.
  • Promuovere studi, analisi e interventi volti ad ampliare l’ambito operativo dell’imprenditoria funebre privata, dalle onoranze alla gestione dei forni crematori, dei cimiteri, fino alla realizzazione e gestione delle Case Funerarie, nel solco della normativa europea.
  • Promuovere il confronto e la collaborazione con l’imprenditoria settoriale pubblica, ferma restando la distinzione dei reciproci ruoli e la separazione tra attività istituzionale e attività imprenditoriale.
  • Organizzare, nei modi più opportuni, corsi di formazione professionale e manageriale che abilitano al lavoro attraverso una puntuale e aggiornata opera di qualificazione e riqualificazione professionale.
  • Migliorare i rapporti con i media.
  • Promuovere, sviluppare contatti e aderire a Organizzazioni nell’Unione Europea e in altre parti del mondo.
  • Promuovere o costituire strutture operative, anche societarie, finalizzate al perseguimento degli obiettivi statutari.
  • Adottare adeguati provvedimenti nei confronti di quelle aziende associate che, con il loro comportamento, determinano una perdita di prestigio e di credibilità dell’intero settore e della stessa Federazione.
  • Fornire consulenze, pareri e altri servizi, che il Consiglio Generale riterrà opportuno offrire ai propri soci.

SEZ. II – SOCI

 

Art. 7 – Possono far parte della Federazione le aziende di servizi e onoranze funebri, le aziende di marmisti, nonché tutte le aziende, anche di produzione e realizzazione di articoli e attrezzature, che operano nel settore funerario munite degli appositi provvedimenti abilitativi per l’esercizio della propria attività.

Le aziende aderenti dovranno dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti normative.

Art. 8 – la domanda di adesione alla Federazione deve essere sottoscritta dal Titolare o dal Legale rappresentante e deve contenere, anche in autocertificazione:

  • Autorizzazioni e licenze richieste dalla vigente normativa;
  • Tipologia della propria attività (commerciale, artigianale, industriale, ecc.).
  • Dichiarazione del titolare effettivo

Art. 9 – Possono far parte della Federazione Consorzi, Società Consortili e Associazioni Locali di aziende già esistenti, purché condividano le finalità e soddisfino le condizioni del presente statuto.

Art. 10 – Oltre ai soggetti di cui agli art. 7 e 9, possono aderire alla Federazione anche altre persone giuridiche o persone fisiche che esercitano attività connesse a quelle del comparto rappresentato, e comunque volte al perseguimento delle finalità statutarie. Ad esse è attribuito un solo voto assembleare.

Art. 11 – Sull’ammissione dei soci, decide il Consiglio Direttivo, il quale, valutato il possesso dei requisiti statutari, comunica all’interessato le relative deliberazioni, ivi compreso l’importo della quota tramite l’Ufficio di Segreteria della Federazione. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo entro 60 gg notifica la delibera di rigetto della domanda all’interessato.

Art. 12 – La domanda di ammissione a socio, implica l’incondizionata accettazione delle norme del presente Statuto e gli aderenti sono tenuti all’osservanza delle decisioni assunte dagli Organi della Federazione.

 Art. 13Diritti dei Soci

I Soci (in regola con il pagamento della quota associativa annuale) hanno diritto a:

  • Partecipare a ciascuna Assemblea dei Soci direttamente o per delega;
  • Contribuire attivamente alla vita e alla gestione della Federazione;
  • Essere eletti o nominati a ciascuna carica elettiva o fiduciaria della Federazione;
  • Farsi promotori di nuove attività o proporre modifiche a quelle in essere, al fine di meglio perseguire gli scopi e le finalità della Federazione;
  • Essere aggiornati, via mail o tramite i canali d’informazione convenuti, sui programmi per l’attuazione degli scopi federativi, nonché sulle iniziative e manifestazioni promosse da feder.co.f.it.

Art. 14 – Doveri dei Soci

I Soci sono tenuti a:

  • Osservare il dettato di questo Statuto e rispettare i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi della Federazione a qualsiasi livello;
  • Adempiere agli incarichi e ai compiti assegnati e svolgere le attività preventivamente concordate;
  • Far conoscere e affermare gli scopi della Federazione e contribuire a definirne e a realizzarne i programmi;
  • Essere in regola con il versamento della quota associativa annuale;
  • Non arrecare in alcun modo nocumento con la propria condotta al buon nome, al prestigio e alla rispettabilità di feder.co.f.it.

Art. 15 – Qualora nei confronti di un socio, vengano a mancare i requisiti di ammissibilità, il Consiglio Generale, su indicazione del Consiglio Direttivo, dichiara la sua esclusione dalla Federazione e la relativa deliberazione dovrà essere notificata con lettera raccomandata all’associato interessato, il quale, nei 30 giorni successivi, potrà ricorrere al Collegio dei Garanti, che deciderà in modo inappellabile.

Art. 16 – L’adesione ha durata triennale e si intende tacitamente rinnovata. L’associato ha facoltà di recesso, da comunicarsi con raccomandata R.R. o mezzo PEC presso la sede legale della Federazione almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 17 – Il socio ha altresì facoltà di recesso, anche senza il rispetto del termine dell’art.16, allorquando la sua attività sia sostanzialmente trasformata o cessata. Il recesso anticipato non esonera il socio dal pagamento della quota relativa all’anno in corso.

La Federazione ha facoltà di provocare procedimento giudiziario di ingiunzione, dinanzi al foro competente di Milano, nei confronti degli associati che si rendessero morosi o inadempienti nel pagamento delle quote.

Art. 18 – Il Socio potrà esercitare i suoi diritti sociali solo se in regola con il pagamento delle quote associative.

Art. 19 – Il Consiglio Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che violi i propri obblighi verso la Federazione, con deliberazione motivata da notificarsi con raccomandata R.R. o mezzo PEC, potrà adottare i seguenti provvedimenti:

  • La sospensione a tempo determinato dalla qualità di socio (da un mese a sei mesi); durante il periodo di sospensione il socio è inibito dall’esercizio dei diritti sociali e decade dalle cariche;
  • L’espulsione, in caso di reiterata violazione.

Contro detti provvedimenti è dato ricorso al Collegio dei Garanti entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

 

SEZ. III – ORGANI E CARICHE

 

Art. 20 – Gli organi della Federazione sono:

  • Assemblea dei Soci; 
  • Consiglio Generale, 
  • Consiglio Direttivo,
  • Presidenza, 
  • Collegio dei Garanti;
  • Consigli Regionali dei Soci.  

Le cariche della Federazione sono:

  • Presidente; 
  • Vicepresidenti, tra cui il Vicario; 
  • Segretario;
  • Tesoriere;
  • Presidente del Collegio dei Garanti;
  • Presidente regionale

Le cariche federative sono, ad esclusione del Segretario, triennali e non retribuite.

Art. 21 – L’Assemblea dei Soci si distingue in ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea ordinaria si riunisce ogni anno, entro il mese di marzo, per l’approvazione del bilancio annuale, per stabilire le direttive dell’attività sociale, per assumere le delibere conseguenti e trattare altri argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi o riserve non possono essere distribuiti durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’Assemblea ogni tre anni elegge gli Organi Statutari.

L’Assemblea ordinaria può riunirsi anche mediante videoconferenza. La condizione essenziale per la validità dell’Assemblea in video conferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della Federazione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del Verbale.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Federazione.

L’Assemblea straordinaria può essere convocata quando il Presidente o il Consiglio Generale lo ritengano opportuno, oppure, su domanda motivata da un numero di soci che rappresentino almeno 1/3 dei voti assembleari.

Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio Generale o da almeno 1/3 dei voti assembleari, il Presidente provvederà nei successivi trenta giorni alla convocazione dell’Assemblea previa verifica della legittimità statutaria dell’ordine del giorno proposto dai richiedenti.

Ogni associato può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro associato.

Ogni associato potrà essere portatore delle deleghe di un numero massimo di n. 5 associati.

Le Assemblee sono convocate a mezzo avviso a tutti i soci, almeno dieci giorni prima della convocazione, con l’ordine del giorno e la determinazione della seconda convocazione.

I soci hanno diritto a intervenire a tutte le Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie.

In caso di impedimento, un socio può delegare altro socio per iscritto.

Art. 22 – L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente della Federazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente vicario o da un Presidente nominato dall’Assemblea caso per caso.

L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza personale o per delega della metà più uno dei voti assembleari. In seconda convocazione è valida con la presenza di almeno 1/5 dei voti assembleari.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti validamente espressi.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell’Assemblea.

Le modifiche dello Statuto sono deliberate con una maggioranza di almeno due terzi dei voti presenti.

Per lo scioglimento della Federazione, occorreranno, in prima convocazione, la presenza di almeno 3/4 dei voti assembleari con il voto favorevole di almeno i 2/3 degli stessi; in seconda convocazione, la presenza della metà più uno dei voti assembleari ed il voto favorevole di almeno 2/3 degli stessi.

In caso di scioglimento della Federazione il suo patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Alle elezioni delle cariche sociali, si procede a votazione segreta, salvo diversa decisione dell’Assemblea.

Per l’elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei voti presenti.

Per l’elezione alle cariche sociali è necessaria la maggioranza relativa dei voti presenti.

Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero dei voti.

Art. 23 – Il Consiglio Generale è composto da

  • Tutti i soci componenti i Consigli Regionali
  • Massimo 2 rappresentanti delle regioni che non hanno un loro Consiglio Regionale

il Consiglio è convocato almeno due volte all’anno con un preavviso di almeno 10 giorni e presieduto dal Presidente e dura in carica 3 anni.

Il Consiglio Generale nomina al suo interno la Presidenza, il Consiglio Direttivo e il Segretario.

In caso vengano a mancare meno della metà dei componenti, il Consiglio Generale procederà all’integrazione per cooptazione tra i soci o loro delegati.

Le nomine per cooptazione dovranno essere comunicate all’Assemblea dei Soci, alla sua prima riunione, per la loro ratifica.

I componenti cooptati scadono insieme alla naturale scadenza dell’organo.

In caso vengano a mancare contemporaneamente più della metà dei componenti del Consiglio Generale, decade l’intero Consiglio e sarà convocata l’Assemblea dei Soci per la nuova elezione.

Le deliberazioni del Consiglio Generale sono assunte a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ai lavori del Consiglio Generale possono essere invitati anche non soci.

 

Art. 24 – Il Consiglio Generale cura l’attuazione delle delibere assembleari e provvede con idonei mezzi al raggiungimento dei fini della Federazione, con i relativi poteri statutari.

Il Consiglio Generale esamina i bilanci preventivi e consuntivi della Federazione.

Il Consiglio Generale ratifica l’adesione a collaborazioni con istituzioni e organismi, pubblici o privati, nazionali od esteri, operanti su tematiche inerenti agli scopi e le finalità della Federazione impostati e definiti dagli organi di direzione.

 

Art. 25 – Il Consiglio Direttivo è composto da 2 rappresentanti per ogni Consiglio Regionale e dai membri della Presidenza. È convocato e presieduto dal Presidente con avviso da inviarsi con almeno quattro giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la riunione e deve contenere l’ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo dispone gli interventi operativi in attuazione dei deliberati dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Generale, coadiuvando la Presidenza e la Segreteria nella loro attuazione.

Il Consiglio Direttivo costituisce gruppi di lavoro e commissioni tematiche, nomina i responsabili e approva i regolamenti che ne determinano il funzionamento.

Il Consiglio Direttivo delibera su progetti e capitoli di spesa non espressamente previsti dal bilancio previsionale.

Il Consiglio Direttivo definisce le linee guida e gli orientamenti operativi a cui si devono attenere i Consigli Regionali.

Il Consiglio Direttivo, in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo, determina l’entità massima e minima della quota che il socio è tenuto a versare annualmente.

Il Consiglio Direttivo promuove i provvedimenti di espulsione (circa i quali, su richiesta degli interessati entro e non oltre 60 giorni dalla notifica ricevutane, può essere chiamato ad esprimersi il Collegio dei Garanti) nei confronti di Soci morosi, inadempienti, indegni o reiteratamente violatori dello Statuto o dei regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.

Art. 26 – La Presidenza è convocata e presieduta dal Presidente. È composta dal Vicepresidente Vicario, dal Tesoriere e dai Vicepresidenti eletti dal Consiglio Generale su proposta del Presidente.

Ai lavori della Presidenza sono sempre invitati il Segretario e il Presidente del Consiglio dei Garanti. E l’eventuale Consigliere speciale del Presidente.

Compiti e prerogative della Presidenza sono:

  • Agire e deliberare circa i compiti e le prerogative che gli siano state demandate, in via temporanea o permanente, dal Consiglio Generale in stretto rapporto con il Consiglio Direttivo. 
  • Nominare i delegati di feder.co.f.it. che rappresentino la Federazione presso istituzioni, enti pubblici e privati, altre associazioni o in dibattiti pubblici, convegni, assemblee;
  • Validare le iniziative particolari a livello locale e le attività fieristiche o di sponsorizzazione per il reperimento di specifiche risorse economiche, promosse dalle Assemblee regionali dei Soci in stretto rapporto con il Consiglio Direttivo.                                       
  • Coadiuvare Presidente e Segretario nella gestione della Federazione.
  • Definire le azioni operative relative a situazioni che comportino particolare riservatezza.

Art. 27 – Le cariche sociali di componente della Presidenza del Consiglio Direttivo del Consiglio Generale e di Componente del Collegio dei Garanti sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo delibera compensi per il Segretario ed eventuali rimborsi per il Presidente.

Art. 28 – La determinazione dei contributi associativi ordinari, integrativi e straordinari, è annualmente di pertinenza del Consiglio Generale su proposta del Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera anche in ordine alla determinazione di ogni altro contributo che si rendesse necessario porre a carico dei soci per necessità straordinarie della Federazione o per l’erogazione di particolari servizi.

Art. 29 – Il Collegio dei Garanti è composto da 5 a 10 membri, persone di specchiata moralità, nominati dall’Assemblea dei Soci su proposta del Presidente.

Essi dirimono le controversie insorte fra i soci. Essi decidono altresì i ricorsi presentati contro la sospensione o l’estromissione ai sensi dell’art. 19 del presente Statuto.

Possono essere consultati dal Presidente per questioni concernenti la moralità dei Soci.

Partecipano a tutti gli effetti ai lavori del Consiglio Generale.

ART. 30 – Il Consiglio Regionale. Al fine di favorire la partecipazione degli associati e facilitare una compiuta adesione delle politiche nazionali alle specificità del territorio, sono istituiti i Consigli Regionali, senza personalità giuridica, coordinati dal Presidente Regionale, qualora nella regione di competenza siano presenti almeno n. 15 associati.

L’Assemblea dei Soci della regione, convocata almeno ogni tre anni prima della celebrazione del Congresso Nazionale, elegge il Consiglio Regionale, composto da 4 a 10 membri, il Presidente regionale e il Vicepresidente regionale.

I Consigli Regionali implementano le politiche e le decisioni nazionali sul proprio territorio attenendosi alle indicazioni e autorizzazioni degli organi dirigenti anche in merito agli strumenti di comunicazione.

Per le iniziative particolari, concordate con la Presidenza Nazionale e da questa coordinate, il Consiglio Regionale potrà attivare autonome iniziative di promozione della Federazione e di reperimento di risorse d’intesa con la Segreteria Nazionale.

Il Presidente del Consiglio Regionale è di diritto membro del Consiglio Direttivo.

Art. 31 – Il Presidente Nazionale è eletto dall’Assemblea dei Soci anche tra non soci, fra professionisti ed imprenditori di comprovata capacità professionale.

Esso dura in carica 3 anni.

Art. 32 – Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione e ne ha la rappresentanza sostanziale e processuale.

Il Presidente dirige e coordina il Consiglio Generale, il Consiglio Direttivo e la Presidenza della Federazione, con i quali determina l’indirizzo politico della stessa.

Il Presidente assume e licenzia il personale nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall’Assemblea dei Soci e dal Consiglio Generale. Conferisce incarichi e consulenze.

Il Presidente in caso di necessità e urgenze compie tutti gli atti idonei per il perseguimento dei fini sociali, anche se di competenza di altri organi statutari.

Il Presidente, coadiuvato dal Tesoriere e dal Segretario, ha la rappresentanza con gli Istituti di Credito con il potere di accedere o cessare i rapporti quali conti correnti, mutui, e quant’altro, funzionali alla corretta gestione della Federazione.

Il Presidente può nominare una persona di propria fiducia, anche esterna alla Federazione quale consigliere speciale del Presidente che entra di diritto a far parte della Presidenza

 

Art. 33 – I Vicepresidenti sono in numero variabile, tra cui il Vicario.

Vengono eletti dal Consiglio Generale su proposta del Presidente.  Essi affiancano e consigliano il Presidente nella gestione ordinaria e straordinaria della Federazione. Costoro possono rappresentare in ogni sede il Presidente su sua espressa delega. 

In caso di assenza, decesso, dimissioni, impedimento protratto o decadenza del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate pro-tempore dal Vicepresidente Vicario. Qualora lo stesso sia a sua volta assente, deceduto, impedito, dimissionario o decaduto, subentrano i restanti Vicepresidenti in ordine decrescente di età. Qualora anche costoro siano impossibilitati a subentrarvi, subentra come facente funzioni il Segretario, che provvederà alla tempestiva convocazione del Consiglio Generale per le nomine sostitutive.

Art. 34 – Il Segretario della Federazione è nominato dal Consiglio Generale, su proposta del Presidente.

Il Segretario affianca e coadiuva il Presidente nel mantenimento e nello sviluppo dei rapporti e delle collaborazioni della Federazione con istituzioni ed enti pubblici e privati.

Il Segretario sovrintende alla gestione amministrativa della Federazione ed esegue le delibere e i disposti dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio Generale, del Consiglio Direttivo e del Presidente.

In particolare, nell’ambito delle decisioni generali, costituiscono competenze specifiche del Segretario, che non necessitano di apposita autorizzazione, salvo preventiva informazione al Presidente:

  • La stipula dei contratti e/o convenzioni con i terzi fornitori, con le banche, con le assicurazioni, con gli Enti Pubblici territoriali;
  • Il conferimento di incarichi professionali e di consulenze esterne;
  • In generale tutti i rapporti che concernono la gestione degli uffici della Federazione in connessione con la funzione amministrativa, conseguenti ai deliberati dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Generale, del Consiglio Direttivo e del Presidente.

Il Segretario partecipa ai lavori degli organismi e redige i verbali dell’Assemblea dei soci, del Consiglio Generale, del Consiglio Direttivo e degli altri atti ufficiali della Federazione. Cura la tenuta dei libri sociali e ne riferisce al Presidente, al Consiglio Generale e al Consiglio Direttivo.

I libri sociali sono i seguenti:

  1. libro dei soci;
  2. libro delle assemblee;
  3. libro del Consiglio Direttivo;
  4. libro del Consiglio Generale.

Nello svolgimento delle sue mansioni, il Segretario condivide con il Presidente e il Tesoriere il pieno accesso a tutta la documentazione contabile, economica, finanziaria, bancaria e fiscale dell’associazione.

La carica di Segretario è incompatibile con lo svolgimento di ruoli di rappresentanza o funzioni operative od amministrative di formazioni politiche.

Art. 35 – Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Generale su proposta del Presidente.

Compiti e prerogative del Tesoriere sono:

  • Redigere annualmente, con l’ausilio del Segretario, i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre agli organi competenti;
  • Relazionare con regolare scadenza, o comunque su richiesta, l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Generale e la Presidenza sull’andamento finanziario della Federazione;
  • Esprimere parere non vincolante su ogni ordine del giorno, delibera o proposta che abbia impatto sul bilancio;

Nello svolgimento delle sue mansioni condivide con il Presidente e il Segretario il pieno accesso a tutta la documentazione contabile, economica, finanziaria, bancaria e fiscale dell’associazione.

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I nostri scopi sono:
– rappresentare il Comparto Funerario in tutte le sedi istituzionali
– promuovere iniziative idonee a conseguire una disciplina normativa professionale
– accrescere, nei confronti di tutti i cittadini, la credibilità e il prestigio dell’attività funebre
– promuovere studi, analisi e interventi volti ad ampliare l’ambito operativo del settore
– organizzare corsi di formazione professionale e manageriale intesi a sviluppare l’imprenditorialità e l’immagine aziendale
– offrire consulenze e servizi agli associati tramite il proprio network professionale