Statuto

Il presente Statuto è stato approvato
dall’Assemblea Congressuale Straordinaria
del VI Congresso Nazionale tenutosi a Milano Venerdi 26 giugno 2015

S T A T U T O

SEZ. I – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI.

ART. 1 – E’ costituita la “FEDERAZIONE DEL COMPARTO FUNERARIO ITALIANO” denominata FEDER.CO.F.IT., senza fini di lucro

ART. 2 – La Federazione ha durata illimitata; il suo eventuale scioglimento è deciso dall’Assemblea Straordinaria.

ART. 3 – La Federazione ha sede legale in Milano, in Viale Certosa n.147 e potrà istituire altre sedi nel territorio nazionale.

La sede legale della Federazione potrà, con delibera del Consiglio Generale, essere trasferita altrove.

ART. 4 – La Federazione persegue i propri fini istituzionali con piena autonomia da tutti i poteri e nel solo interesse del comparto che rappresenta.

Art. 4 bis – L’adesione a Federcofit comporta la piena condivisione dei valori e l’osservanza delle norme contenute nello Statuto della Federazione, oltre che l’accettazione delle linee politiche sindacali deliberate dagli organi dirigenti nazionali.

ART. 5 – La Federazione ha come scopo:

  1. Rappresentare il comparto funerario in tutte le sedi istituzionali con la Pubblica amministrazione e con le Organizzazioni dei lavoratori dipendenti, stipulando all’uopo i contratti collettivi nazionali di lavoro ed assistendo le aziende nelle controversie di concerto con le altre Federazioni del settore.
  1. Promuovere iniziative idonee a conseguire una disciplina normativa professionale volta a tutelare e sviluppare l’imprenditoria privata del settore.
  1. Accrescere, nei confronti di tutti i cittadini, la credibilità ed il prestigio dell’attività funebre. La Federazione si impegna affinché detta attività sia svolta nel rispetto della dignità del dolente, al quale devono essere offerte diverse tipologie di servizi, prestazioni e prodotti nella massima trasparenza e correttezza.
  1. Garantire al dolente adeguati e decorosi servizi correlati alle sua capacità economiche, con esibizione del listino prezzi da parte di ogni associato.
  1. Promuovere studi, analisi ed interventi volti ad ampliare l’ambito operativo dell’imprenditoria funebre privata, dalle onoranze alla gestione dei forni crematori, dei cimiteri, fino alla realizzazione e gestione delle Case Funerarie, nel solco della normativa europea.
  1. Promuovere il confronto e la collaborazione con l’imprenditoria settoriale pubblica, ferma restando la distinzione dei reciproci ruoli e la separazione tra attività istituzionale ed attività imprenditoriale.
  1. Organizzare, nei modi più opportuni, corsi di qualificazione e riqualificazione professionale intesi a sviluppare l’imprenditorialità e l’immagine aziendale. Migliorare i rapporti con i mass media creando all’uopo apposito ufficio stampa.
  1. Promuovere, sviluppare contatti ed aderire ad Organizzazioni nella Unione Europea ed in altre parti del mondo.
  1. Promuovere o costituire strutture operative, anche societarie, finalizzate al perseguimento degli obbiettivi statutari.
  1. Adottare adeguati provvedimenti nei confronti di quelle aziende associate che, con il loro comportamento, determinino una perdita di prestigio e di credibilità dell’intero settore e della stessa federazione.
  1. Fornire consulenze, pareri ed altri servizi, che il Consiglio Generale riterrà opportuno offrire ai propri soci.

SEZ. II – SOCI

Art. 6 – Possono far parte della Federazione le aziende di servizi e onoranze funebri, le aziende di marmisti, nonché tutte le aziende, anche di produzione e realizzazione di articoli ed attrezzature, che operano nel settore funerario munite degli appositi provvedimenti abilitativi (licenze, autorizzazioni …..) per l’esercizio della propria attività.

Le aziende aderenti dovranno dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti normative.

Art. 7 – la domanda di adesione alla Federazione deve essere sottoscritta dal Titolare o dal Legale rappresentante e deve contenere, anche in autocertificazione:

  • Autorizzazioni e licenze richieste dalla vigente normativa;
  • Tipologia della propria attività (commerciale, artigianale, industriale, ecc.)

Art. 8 – Possono far parte della Federazione Consorzi ed Associazioni Locali di aziende già esistenti, purché condividano le finalità e soddisfino le condizioni del presente statuto.

Art. 9 – Oltre ai soggetti di cui all’art. 8, possono aderire alla Federazione anche altre persone giuridiche o persone fisiche che esercitano attività connesse a quelle del comparto rappresentato, e comunque volte al perseguimento delle finalità statutarie. Ad esse è attribuito un solo voto assembleare.

Art. 10 – Sull’ammissione dei soci, decide il Consiglio Generale, il quale, valutato il possesso dei requisiti statutari, comunica all’interessato le relative deliberazioni, ivi compreso l’importo della quota.

Art. 11 – La domanda di ammissione a socio, implica l’incondizionata accettazione delle norme del presente Statuto e gli aderenti sono tenuti all’osservanza delle decisioni assunte dagli Organi della Federazione.

Art. 12 – Qualora nei confronti di un socio, vengano a mancare i requisiti di ammissibilità, il Consiglio Generale dichiara la sua esclusione dalla Federazione e la relativa deliberazione dovrà essere notificata con lettera raccomandata all’associato interessato, il quale, nei 30 giorni successivi, potrà ricorrere al Collegio dei Garanti, che deciderà in modo inappellabile.

Art. 13 – L’adesione ha durata triennale e si intende tacitamente rinnovata. L’associato ha facoltà di recesso, da comunicarsi con raccomandata R. R. presso la sede legale della Federazione almeno tre mesi prima della scadenza di ogni anno sociale (31 dicembre).

Art. 14 – Il socio ha altresì facoltà di recesso, anche senza il rispetto del termine dell’art.13, allorquando la sua attività sia sostanzialmente trasformata o cessata. Il recesso anticipato non esonera il socio dal pagamento della quota relativa all’anno in corso.

La Federazione ha facoltà di provocare procedimento giudiziario di ingiunzione, innanzi al foro competente di Milano, nei confronti degli associati che si rendessero morosi od inadempienti nel pagamento delle quote.

Art. 15 – L’associato potrà esercitare i suoi diritti sociali solo se in regola con il pagamento delle quote associative.

Art. 16 – Il Consiglio Generale, nei confronti del socio che violi i propri obblighi verso la Federazione, con deliberazione motivata da notificarsi con raccomandata R.R.,potrà adottare i seguenti provvedimenti:

  • la sospensione a tempo determinato dalla qualità di socio (da un mese a sei mesi); durante il periodo di sospensione il socio è inibito dall’esercizio dei diritti sociali e decade dalle cariche;
  • l’espulsione, in caso di reiterata violazione.

Contro detti provvedimenti è dato ricorso al Collegio dei Garanti entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

SEZ. III – ORGANI E FUNZIONAMENTO

Art. 17 – GLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE SONO:

– l’Assemblea degli associati

– il Consiglio Generale

– il Presidente

– il Segretario

– il Collegio dei Garanti

Art. 18 – Ogni socio è tenuto al versamento della quota annuale.

L’entità massima e minima della quota è determinata dal Consiglio in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo.

Art. 19 – L’Assemblea dei soci si distingue in ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea ordinaria si riunisce ogni anno, entro il mese di marzo, per l’approvazione del bilancio annuale, per stabilire le direttive dell’attività sociale, per assumere le delibere conseguenti e trattare altri argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi o riserve non possono essere distribuiti durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’Assemblea ogni tre anni elegge gli Organi Statutari.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Federazione.

L’Assemblea straordinaria può essere convocata quando il Presidente od il Consiglio Generale lo ritengano opportuno, oppure, su domanda motivata da un numero di soci che rappresentino almeno 1/3 dei voti assembleari.

Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio Generale o da almeno 1/3 dei voti assembleari, il Presidente provvederà nei successivi trenta giorni alla convocazione dell’Assemblea previa verifica della legittimità statutaria dell’ordine del giorno proposto dai richiedenti.

Ogni associato può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro associato.

Ogni associato potrà essere portatore delle deleghe di un numero massimo di n. 5 associati.

Le Assemblee sono convocate a mezzo avviso spedito o inviato per fax o tramite posta certificata a tutti i soci, almeno dieci giorni prima della convocazione, con l’ordine del giorno e la determinazione della seconda convocazione.

I soci hanno diritto ad intervenire a tutte le Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie.

In caso di impedimento, un socio può delegare altro socio per iscritto.

Ogni associato potrà essere portatore delle deleghe di un numero massimo di n. 5 associati.

Art. 20 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario.

L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza personale o per delega della metà più uno dei voti assembleari. In seconda convocazione è valida con la presenza di almeno 1/5 dei voti assembleari.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti validamente espressi.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell’Assemblea.

Le modifiche dello Statuto sono deliberate con una maggioranza di almeno due terzi dei voti presenti.

Per lo scioglimento della Federazione, occorreranno, in prima convocazione, la presenza di almeno 3/4 dei voti assembleari con il voto favorevole di almeno i 2/3 degli stessi; in seconda convocazione, la presenza della metà più uno dei voti assembleari ed il voto favorevole di almeno due terzi degli stessi.

In caso di scioglimento della Federazione il suo patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Alle elezioni delle cariche sociali, si procede a votazione segreta, salvo diversa decisione dell’Assemblea.

Per l’elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei voti presenti.

Per l’elezione alle cariche sociali è necessaria la maggioranza relativa dei voti presenti.

Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero dei voti.

In caso di parità risulterà eletto il candidato più anziano.

Art. 21 – Il Consiglio Generale è composto da 40 a 60 membri, oltre il Presidente.

Il Consiglio Generale nomina al suo interno la Presidenza e può nominare un Consiglio Direttivo composto da 12 a 18  membri oltre il Presidente.

I membri del Consiglio Generale sono eletti tra i soci o tra i soggetti all’uopo espressamente delegati. Dura in carica tre anni.

In caso vengano a mancare meno della metà dei componenti, il Consiglio Generale procederà all’integrazione per cooptazione tra i soci o loro delegati.

Le nomine per cooptazione dovranno essere comunicate all’Assemblea, alla sua prima riunione, per la loro ratifica.

I componenti cooptati scadono insieme alla naturale scadenza dell’organo.

In caso vengano a mancare contemporaneamente più della metà dei componenti del Consiglio Generale, decade l’intero Consiglio e sarà convocata l’Assemblea per la nuova elezione.

Le deliberazioni del comitato Consiglio Generale sono assunte a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ai lavori del Consiglio Generale possono essere invitati anche non soci.

Art. 22 – Il Consiglio Generale cura l’attuazione delle delibere assembleari e provvede con idonei mezzi al raggiungimento dei fini della Federazione, con i relativi poteri statutari.

Il Consiglio Generale elegge nel suo seno, un Vice Presidente Vicario ed un Tesoriere.

Il Consiglio Generale può nominare un coordinatore dell’ufficio legale della Federazione.

Il Consiglio Generale nomina le Commissioni di lavoro per facilitare l’azione della Federazione e la partecipazione attiva dei soci.

Art. 23 – Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente, con avviso da spedirsi o inviarsi via fax o tramite posta certificata con quattro giorni di anticipo rispetto la data fissata per la riunione e deve contenere l’ordine del giorno.

Il Consiglio Generale può essere altresì convocato da almeno 1/3 dei componenti il Comitato stesso.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente.

Art. 24 – Il Presidente è eletto dall’Assemblea anche tra non soci, fra professionisti ed imprenditori di comprovata capacità professionale e culturale.

Esso dura in carica 3 anni.

Art. 25 – Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione e ne ha la rappresentanza sostanziale e processuale.

Il Presidente dirige e coordina il Consiglio Generale della Federazione, con il quale determina l’indirizzo politico della stessa.

Il Presidente assume e licenzia il personale nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall’Assemblea e dal Consiglio Generale. Conferisce incarichi e consulenze.

Il Presidente in caso di necessità ed urgenze compie tutti gli atti idonei per il perseguimento dei fini sociali, anche se di competenza di altri organi statutari.

Il Presidente,coadiuvato dal Tesoriere e dal Segretario, ha la rappresentanza con gli Istituti di Credito con il potere di accedere o cessare i rapporti quali conti correnti, mutui, e qunt’altro, funzionali alla corretta gestione della Federazione

Art. 26 – Il Segretario della Confederazione è nominato dal Consiglio Generale, su proposta del Presidente.

Il Segretario sovrintende alla gestione amministrativa della federazione ed esegue le delibere ed i disposti dell’Assemblea, del Consiglio Generale e del Presidente.

In particolare, nell’ambito delle decisioni generali, costituiscono competenze specifiche del Segretario, che non necessitano di apposita autorizzazione, la stipula dei contratti e/o convenzioni con i terzi fornitori, con le banche, con le assicurazioni, con gli Enti Pubblici territoriali e in generale tutti i rapporti che concernano la gestione degli uffici della Federazione in connessione con la funzione amministrativa, conseguenti ai deliberati a disposizione dell’Assemblea e del Consiglio Generale.

Il Segretario partecipa ai lavori degli organismi e redige i verbali dell’Assemblea dei soci, del Consiglio Generale e degli altri atti ufficiali della federazione. Cura la tenuta dei libri sociali e ne riferisce al Presidente ed al Consiglio Generale.

I libri sociali sono i seguenti:

  1. libro dei soci;
  2. libro delle assemblee;
  3. libro del Consiglio Generale;
  4. libro del Presidente.

Art. 27 – Le cariche sociali di componente del Consiglio Generale e di Componente del Collegio dei Garanti sono gratuite.

Il Consiglio Generale può deliberare compensi per il Presidente ed il Segretario.

Art. 28 – La determinazione dei contributi associativi ordinari, integrativi e straordinari, è annualmente di pertinenza del Consiglio Generale su proposta del Presidente.

La riscossione è attuata a cura del Tesoriere e del Segretario.

Il Consiglio Generale delibererà anche in ordine alla determinazione di ogni altro contributo che si rendesse necessario porre a carico dei soci per necessità straordinarie della Federazione o per l’erogazione di particolari servizi.

Art. 29 – Il Collegio dei Garanti è composto da persone di specchiata moralità nominati dal Presidente su proposta del Consiglio Generale

Essi dirimono le controversie insorte fra i soci. Essi decidono altresì i ricorsi presentati contro la sospensione o l’estromissione ai sensi dell’art. 16 del presente Statuto.

Possono essere consultati dal Presidente per questioni concernenti la moralità dei Soci.

Partecipano a tutti gli effetti ai lavori del Consiglio Generale

ART. 30 – Decentramento Territoriale

Al fine di favorire la partecipazione degli associati e facilitare una compiuta adesione delle politiche nazionali alle specificità del territorio sono istituiti i Consigli Regionali, senza personalità giuridica, coordinati dal Presidente Regionale, qualora nella regione di competenza siano presenti almeno n. 15 associati.

L’assemblea dei Soci della regione, convocata ogni tre anni prima della Celebrazione del Congresso Nazionale, eleggi il Consiglio Regionale, composto da 4 a 10 membri, ed il Presidente.

Per le iniziative particolari, concordate con la Presidenza Nazionale e da questa coordinate, il Consiglio Regionale potrà attivare autonome iniziative di reperimento delle risorse d’intesa con la segreteria nazionale.

Il Presidente regionale è membro di diritto del Consiglio Generale

unisciti a noi

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I nostri scopi sono:
– rappresentare il Comparto Funerario in tutte le sedi istituzionali
– promuovere iniziative idonee a conseguire una disciplina normativa professionale
– accrescere, nei confronti di tutti i cittadini, la credibilità e il prestigio dell’attività funebre
– promuovere studi, analisi e interventi volti ad ampliare l’ambito operativo del settore
– organizzare corsi di formazione professionale e manageriale intesi a sviluppare l’imprenditorialità e l’immagine aziendale
– offrire consulenze e servizi agli associati tramite il proprio network professionale